Comunicato Stampa del 13 Novembre
1997
LE DECISIONI DEL GIUDICE UNICO
FEDERALE SUL CASO ACMEI BARI
In uno alla presente si trasmette la decisione del G.U.F.
in riferimento alla omologazione delle partite ACMEI Bari
vs Sigest Roma e ACMEI Bari vs Biasia Vicenza.
"
C) OMOLOGHE Gare A2F ACMEI BARI - ASTER ROMA Del 16/10/97 e ACMEI BARI -
BIASIA VICENZA del 2/11/97
Il Giudice Unico Federale, a scioglimento delle riserve che precedono,
ritenuta l'opportunita' di trattare congiuntamente le questioni che
ci occupano; esaminato gli atti ed i documenti; rivelato in fatto che
le gare in epigrafe non sono state disputate perche' la soc.Acmei Bari
non ha fornito l'indicazione del campo di gioco, come previsto dalle
disposizioni dell'Organo che decide i requisiti di iscrizione e
partecipazione al campionato; osservato che dalla documentazione prodotta
emerge, per il passato, una situazione di dubbia interpretazione che
consente a questo Giudice di ritenere che la societa' prevenuta abbia
agito con buona fede; che d'altra parte non ha adottato la diligenza
dovuta di fronte a precetti regolanti l'iscrizione al campionato
sottraendosi all'obbligo di fornire un campo di gioco cosi' come
prescrittole al di fuori della provincia di Bari, che le avrebbe
evitato ogni contestazione e responsabilita' conseguenziale sul punto,
senza con cio' precluderle la possibilita' di adire il Giudice sportivo
al fine di fare esaminare le proprie doglianze. Cio' posto
ritiene questo Giudice che per la turbativa creata al regolare svolgimento
del campionato, la Soc.Acmei Bari meriti la sanzione della multa nella misura
di cui al dispositivo. Invita nel contempo la predetta Societa' a fornire il campo
richiesto, tenuto conto che un comportamento contrastante con le disposizioni qui esaminate,
porta ad una grave infrazione disciplinare la cui sanzione, in caso di recidiva
puo' portare all'estromissione dal campionato.
Le partite in epigrafe dovranno essere rifissate dall'Organo competente; per questi motivi
DELIBERA
di infliggere alla societa' Acmei Bari la sanzione della multa di Lire 10.000.000; invita la stessa
a fornire in via definitiva il campo di gioco come richiestole; manda all'Organo competente in ordine alla disputa delle gare in epigrafe.
Affisso in Roma il 13 novembre 1997
Il GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to Avv.Antonio G.D'Anzi
F.to La Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo" |
|